Nella risposta all'interpello 274 del 26 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate sancisce un principio importante: non assume alcun rilievo – in base alle norme vigenti e contenute nella legge 122/2010 cd 'Controesodo' contro la “fuga dei cervelli” secondo cui i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia possono beneficiare dello sconto fiscale del 90% sul loro imponibile reddituale per cinque periodi d'imposta successivi al momento in cui diventano fiscalmente residenti in Italia e fino a dieci se hanno figli minorenni a carico – la natura del datore di lavoro o del soggetto committente ma l'importante è che l'attività di ricerca o di docenza si svolga presso una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato, o un'impresa o un ente che adotti tutte le azioni utili a implementare un progetto di ricerca.
Una conferma importante che rende davvero appetibile l'agevolazione. Ovviamente devono essere presenti anche gli altri presupposti di legge: a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero; c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia; e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Si tratta di una misura fiscale importante per attirare nel nostro paese capitale umano da tutto il mondo e sostenere il mondo della ricerca italiana. Il rilancio della nostra economia dopo la crisi COVID19 passa anche, e aggiungerei, soprattutto da questo.