Una buona notizia arriva dal MEF che, in risposta ad un question-time in VI Commissione Finanze da me presentato, conferma con chiarezza la possibilità di usufruire del super-ecobonus del 110% anche agli italiani residenti all’estero – iscritti all’AIRE – senza alcun ostacolo. Sarà infatti possibile per questi proprietari e locatari, in luogo della detrazione, ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito a istituti finanziari o bancari. Un bel volano per rendere più efficienti energeticamente e più belle le nostre case di origine. Di seguito il testo dell'interrogazione e la sua risposta (link:https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/04433&ramo=CAMERA&leg=18).
UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
le norme contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle detrazioni fiscali del 110 per cento previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (sisma bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici rappresentano un volano importante per il rilancio dell'economia, la lotta al cambiamento climatico, il miglioramento costruttivo del patrimonio edilizio;
le predette misure con l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020 necessiteranno di due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che daranno il «via» alle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali: sconto in fattura e cessione del credito;
già un recente parere dell'Agenzia delle entrate ha confermato che le previgenti detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico rientravano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche per i cittadini iscritti all'Aire. Infatti, alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono ammessi sia i soggetti residenti che non, titolari di qualsiasi tipologia di reddito (circolare n. 13/E del 31 maggio 2019). Inoltre, la cessione del credito è effettuata nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati; per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (circolari n. 11/E del 18 maggio 2018);
per come è stata costruita la citata nuova norma ovvero con l'innalzamento della detrazione fiscale al 110 per cento dell'importo dell'intervento è indubbio che la grande attrattività della stessa risieda nella piena cessione del credito –:
se anche i connazionali residenti all'estero, iscritti all'Aire, possano usufruire di quanto previsto dalle nuove norme senza alcuna preclusione della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico.
(5-04433)
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle detrazioni fiscali del 110 per cento, previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono state introdotte con la dichiarata finalità di rilancio dell'economia, di lotta al cambiamento climatico e di miglioramento costruttivo del patrimonio edilizio.
Le predette misure, con l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020, necessiteranno di due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, che daranno il via alle due opzioni previste in luogo delle detrazioni fiscali, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se anche i connazionali residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possano usufruire, per effetto delle nuove norme e senza alcuna preclusione, della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico nonché di quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 individua, tra i destinatari del cosiddetto Superbonus, «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
In assenza di ulteriori indicazioni, la predetta misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Gli stessi, ai sensi del successivo articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.