Indicazioni su come votare in Italia per elettori residenti all'estero
Risposta
Sì, è possibile votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione AIRE inviando la dichiarazione al proprio consolato entro l'8 Gennaio 2018.
E’ POSSIBILE IN ALTERNATIVA SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro i termini di legge. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche, ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare - presso i seggi elettorali in Italia - per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Chi desidera votare in Italia deve darne comunicazione scritta al proprio Consolato ENTRO L'8 GENNAIO ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge 459/2001 (ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere).
In ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulodisponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.