Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-07719
presentato da UNGARO Massimo testo di Mercoledì 16 marzo 2022, seduta n. 658
UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: come emerso da un articolo de «Il Sole24Ore» del 23 febbraio 2021, anche in seguito alla Brexit, dal 1° gennaio 2021, ai fini della tassazione Ivie, per gli immobili posseduti da cittadini italiani nel Regno Unito, non sarà più valido il criterio del valore catastale, ma quello del costo di acquisto o del valore di mercato;
in particolare, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del luglio 2012 era stato chiarito che per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti al See, spazio economico europeo, che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni, il valore da utilizzare a fini della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale;
orbene, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sembra indicare che, così come stabilito dalla circolare suddetta, per gli immobili posseduti nel Regno Unito, non si potrà più utilizzare ai fini Ivie il valore catastale come determinato ai fini della «Council tax», ma si renda applicabile il criterio del costo di acquisto o il valore di mercato;
si tratta, pertanto, di un aumento improvviso ed esponenziale dell'imposta per migliaia di contribuenti e risparmiatori italiani alla luce dell'elevato costo nominale degli immobili situati nel Regno Unito, che, dunque, rischiano di rimanere vittime ignare della Brexit, in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di acquisti effettuati ben prima del referendum del 2016; il continuo scambio di informazioni a livello bilaterale tra le autorità fiscali italiane e britanniche continua anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea:
se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza per prevedere il mantenimento dei valore catastale, definito dalla «Council Tax» britannica, per calcolare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) dovuta dai cittadini italiani residenti o perlomeno per utilizzare il citato parametro per gli immobili acquistati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Martedì 22 marzo 2022 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-07719
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), fa presente come, in conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sugli immobili posseduti in Gran Bretagna da cittadini italiani non si terrà più conto del valore catastale dell'immobile – come determinato ai fini della «Council Tax» – ma del costo di acquisto ovvero del valore di mercato dello stesso. L'Onorevole interrogante sottolinea, inoltre, come l'aumento improvviso ed esponenziale dell'imposta rappresenti un ingente danno per migliaia di contribuenti e risparmiatori italiani, in particolare per coloro che, avendo acquistato il bene prima del referendum del 2016, rischiano di rimanere vittime ignare della Brexit. Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se si intendano adottare iniziative volte al mantenimento del valore catastale, definito dalla «Council Tax» britannica, per calcolare l'imposta sul valore sugli immobili situati all'estero dovuta dai cittadini italiani residenti o perlomeno per utilizzare il citato parametro in relazione agli immobili acquistati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 19, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 2 luglio 2012, il criterio del valore catastale per la determinazione della base imponibile dell'Ivie si applica solo agli immobili situati nei Paesi aderenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo (SEE), che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. Alla luce di tale quadro giuridico e considerata l'uscita del Regno Unito dall'UE, è stata dunque valutata la proposta di estendere il criterio del valore catastale a tutti i Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni a livello fiscale, indipendentemente dal fatto che appartengano all'Ue o aderiscano al SEE. Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali vengono inseriti in un'apposita lista (cosiddetta White List), periodicamente aggiornata e pubblicata con decreto ministeriale. Il Regno Unito risulta attualmente incluso nella White List italiana, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 settembre 1996. Tuttavia, l'inserimento nella suddetta White List non costituisce una base giuridica idonea ai fini dell'applicazione di una diversa base di calcolo dell'Ivie, in quanto i Paesi in essa inclusi non sono tenuti ad assicurare un adeguato scambio di specifiche informazioni a fini fiscali sugli immobili situati all'estero (esempio scambio di informazioni sui valori catastali che permetterebbero di verificare la correttezza della determinazione della base dell'Ivie). Con specifico riferimento al Regno Unito, la Convenzione sullo scambio di informazioni, siglata con l'Italia, prevede all'articolo 27 che lo scambio tra autorità competenti riguardi solo «le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione», con esclusione dunque delle «imposte di ogni genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti; delle loro suddivisioni politiche e amministrative o dei loro enti locali». Inoltre, la Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata con il Regno Unito il 21 ottobre 1998, in vigore dal 31 dicembre 1990, trova applicazione solo con riguardo alle imposte sui redditi (per l'Italia, quindi, IRPEF, IRES e IRAP e per il Regno Unito le imposte sul reddito, sulle società, sugli utili di capitale, sul reddito derivante dal petrolio). Ne consegue che, attualmente, alla stregua del diritto internazionale vigente, il Regno Unito, pur essendo incluso nella White List italiana, non è tenuto allo specifico scambio di informazioni relative all'imposta Ivie. Tanto rappresenta valido presupposto affinché l'Ivie sia calcolata sulla base del valore di mercato dell'immobile. Circa l'assoggettamento ad Ivie commisurata ai valori catastali degli immobili, tale novità richiederebbe una modifica normativa la quale potrebbe essere oggetto di valutazioni in futuri provvedimenti legislativi.